Il Commissario Straordinario del Comune di Amantea (CS) ha deliberato, in data 28 aprile 2017, il dissesto finanziario dell’Ente.
Il ricorso allo strumento previsto dall’art. 244 del TUEL si è reso necessario in considerazione della gravissima situazione finanziaria, derivante dalla presenza di una consistente massa debitoria, pari ad €. 24.873.451,51, di cui 14.745.786,22 fuori bilancio, nonché dall’accertato squilibrio finanziario.
La gestione finanziaria è stata oggetto di verifica da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti che, in relazione ai rendiconti 2012/2014, ha segnalato varie criticità.
I rilievi formulati dalla Corte hanno posto in luce la gravissima situazione finanziaria, evidenziando, in particolare, da un lato, il costante deficit di cassa e, dall’altro, la scarsa capacità dell’Ente di recupero e di riscossione dei tributi comunali.
Invero, si è avuto modo di constatare che a fronte di accertamenti per recupero di evasione sempre crescenti, si sono registrati incassi irrisori.
La circostanza, in mancanza di adeguati atti giustificativi, ha evidenziato, così come rilevato dalla Corte dei Conti, una reiterata sopravvalutazione degli accertamenti e una costante formazione di residui attivi difficilmente esigibili, con conseguenze sull’attendibilità dei risultati finanziari.
La cronica mancanza di liquidità, inoltre, non consente all’Ente di garantire il pagamento nemmeno dei gestori dei servizi essenziali (Sorical, Enel, Telecom, società di gestione dei rifiuti ecc.) con il concreto rischio di blocco degli stessi.
L’inadeguatezza di un sistema di rilevazione dei fatti di gestione ha reso difficoltosa una puntuale verifica della situazione debitoria. Tuttavia grazie all’attività condotta congiuntamente al revisore dei conti è stato possibile ricostruire la massa debitoria.
Tale complesso debitorio, è riferito solo ad alcuni macro aggregati per servizi (a titolo d’esempio energia elettrica - depurazione - fornitura idrica servizi telefonici e canoni demaniali, raccolta e smaltimento rsu) e lascia fuori ulteriori, eventuali debiti non previsti in bilancio nei confronti di privati.
Dal punto di vista delle entrate la situazione presenta anch’essa gravi criticità che, come già sottolineato, fanno ritenere non attendili alcuni dei residui attivi presenti in bilancio
A ciò si aggiunge la cronica difficoltà dell’Ente a riscuotere i propri tributi. . In effetti le riscossioni, a tutto il 31.12.2016 dei residui attivi iscritti a bilancio presentano un valore al di sotto del 30%.
A solo titolo d’esempio, a fronte dei circa 4.500.000 metri cubi di acqua forniti dalla Sorical, la fatturazione ai cittadini ne ha coperto circa 800.000 e, solo negli ultimi periodi, aumentati a circa 1.600.000.
La situazione di grave e perdurante squilibrio finanziario, non sanabile sicuramente con le ordinarie misure di cui agli artt.193 e 194 TUEL, è tale da far ritenere non possibile il ricorso ad un piano di rientro ai sensi dell’articolo 243 bis del Tuel (piano di riequilibrio): mancano, infatti, attendibili fonti d’entrata per far fronte al pagamento dei consistenti debiti.
La scelta della procedura di dissesto si è imposta pertanto come scelta vincolata proprio in ragione della verificata impossibilità di ripristinare gli equilibri di bilancio con gli ordinari mezzi previsti dalla legge.
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Ormai è a tutti evidente (anche se gli amministratori comunali tentano di negarlo) che Amantea è prossima al dissesto.
Escono debiti da tutte le parti.
Anche se l’amministrazione cerca in tutti i modi di nasconderli.
Dei debiti con il comune di Nocera Terinese abbiamo riferito.
In questo articolo vi evidenziamo i debiti con la Ge.ri.ca scarl di cui al precedente articolo.
A nulla è valso nascondere il verbale di cui abbiamo già detto.
E tutta grazie al dr Andrea Ianni Palarchio che ci ha partecipato la allegata sentenza del TAR Veneto.
Con sentenza n 660/2016 la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha statuito l’obbligo del Comune di Amantea di pagare al Curatore del Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r.l. "la somma di € 201.516,46 oltre interessi per ritardato pagamento ex artt. 29¬30 D.M. 19.04.2000 n° 145 fino al saldo effettivo e spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2.249,00 di cui € 338,00 per spese esenti, € 811,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Si tratta della esecuzione della sentenza con la quale il Tribunale di Rovigo ha ingiunto al Comune di Amantea di pagare il saldo delle prestazioni relative al servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e sollevamento della rete fognaria.
Parliamo sempre del depuratore di Nocera Terinese.
Il ricorso è pervenuto in decisione alla Camera di Consiglio dell’8 giugno 2016 e l’amministrazione comunale non solo non i è costituita in giudizio ma non ha inviato alcuna comunicazione per smentire, in fatto, la pretesa attorea.
Ed allora la condanna.
Ed oltre alle somme sopra evidenziate anche la condanna per il Comune di Amantea del pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori.
Il Tribunale amministrativo Veneto ha ordinato al Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo, n. 752/12, datato 8.08.2012 e depositato il 9.08.2012, in epigrafe indicato, nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ed ha altresì disposto che in caso di mancata esecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad Acta il Segretario generale del Comune il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza;
Ed ecco la sentenza integrale.
TAR VENETO
SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 333 del 2016, proposto da:
Fallimento Gestione Risorse Idriche Calabria S.C. A R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Valerio Migliorini, Alessandra Sichirollo, Antonella Pietrobon, con domicilio eletto presso Antonella Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di Amantea;
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo, n. 752/12 Ing., n. 1821/12 R.G.A.C. n. 4490 Cron, n. 1100/12 Rep dell'8.8.2012, passato in giudicato per mancata opposizione, con il quale il predetto Tribunale ha ingiunto al Comune di Amantea di pagare al Curatore del Fallimento ricorrente le somme dovute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il presente ricorso per ottemperanza il Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r.l. espone che:
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. datato 23.07.2012 e depositato il 2.08.2012, il Fallimento Ge.R.I.Ca. s.c. a r.l. aveva chiesto al Tribunale di Rovigo che venisse ingiunto al Comune di Amantea di pagare il saldo dovuto dal predetto Comune per prestazioni relative al servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e sollevamento della rete fognaria;
Con decreto ingiuntivo n. 752/12 Ing., n. 1821/12 R.G.A.C., n. 4490 Cron., n. 1100/12 Rep., datato 8.08.2012, depositato il 9.08.2012, il Tribunale di Rovigo ha ingiunto al Comune di Amantea di pagare al Curatore del Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r.l. "la somma di € 201.516,46 oltre interessi per ritardato pagamento ex artt. 29¬30 D.M. 19.04.2000 n° 145 fino al saldo effettivo e spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2.249,00 di cui € 338,00 per spese esenti, € 811,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorario, oltre accessori di legge";
Detto decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Amantea il 14.09.2012;
II Comune di Amantea non ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, che quindi è passato in giudicato;
Decorso il termine di 120 gg. dalla notifica dei titolo esecutivo, il Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r.l. ha intimato precetto senza esito alcuno, non avendo a tutt'oggi il Comune di Amantea provveduto a pagare neppure parzialmente le somme di cui al predetto decreto ingiuntivo;
Il Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r1. ha nuovamente notificato il decreto ingiuntivo in forma esecutiva con il decreto ex art. 647 c.p.c. che ne dichiarava l'avvenuto passaggio in giudicato, notifica perfezionatasi il 10.07.2015.
Ciò premesso il ricorrente chiede che sia ordinato al Comune di Amantea di eseguire il ridetto decreto ingiuntivo ordinando allo stesso il pagamento della somma totale in ricorso determinata di € 201.516,46, oltre interessi e spese legali liquidate con il predetto decreto, e qualora occorra conclude per la nomina di un Commissario ad Acta che proceda come per legge.
Il Comune di Amantea non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è pervenuto in decisione alla Camera di Consiglio dell’8 giugno 2016.
Il ricorso deve essere accolto, non essendosi l’amministrazione comunale costituita in giudizio né avendo inviato alcuna comunicazione per smentire, in fatto, la pretesa attorea.
Da rilevare, infatti, che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334). Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha infatti valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045).
Ciò stante, il Collegio deve affermare l’obbligo del Comune di Amantea di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo, n. 752/12, datato 8.08.2012 e depositato il 9.08.2012, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 201.516,46 oltre interessi per ritardato pagamento ex artt. 29 - 30 D.M. 19.04.2000 n° 145 fino al saldo effettivo e spese del procedimento d’ingiunzione.
Per le superiori considerazioni il Comune di Amantea va dunque condannato al pagamento della predetta somma comprensiva degli interessi legali fino al soddisfo e delle spese legali del procedimento d’ingiunzione entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dalla richiesta della parte.
Il commissario ad acta al momento del suo insediamento dovrà verificare ovviamente se il Comune di Amantea abbia adempiuto.
Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell’amministrazione nella misura indicata in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in esame:
Ordina al Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo, n. 752/12, datato 8.08.2012 e depositato il 9.08.2012, in epigrafe indicato, nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
in caso di mancata esecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad Acta il Segretario generale del Comune il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza;
condanna il Comune di Amantea al pagamento delle spese di giudizio, spese che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati: Maurizio Nicolosi, Presidente, Alessio Falferi, Primo Referendario, Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore
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Cronaca
Ecco cosa scrive Francesca Menichino del M5S sulla rinegoziazione dei mutui da parte della maggioranza Sabatino:
”Decisa a colpi di maggioranza in consiglio comunale la rinegoziazione dei mutui, di ben 92 mutui contratti dall’Ente con la Cassa Depositi e Prestiti SpA. A nulla è valsa la proposta del M5S di aggiornare la seduta e di valutare in maniera differenziata per ogni mutuo l’effettiva convenienza dell’operazione, facendo una riflessione seria e condivisa in commissione bilancio: la nostra proposta è stata bocciata dalla maggioranza.
Il livello di indebitamento del comune di Amantea è elevatissimo: c’è un debito residuo che ammonta solo per il capitale a 20 milioni di euro e paghiamo rate annue per circa 2 milioni di euro. Quest’operazione prorogherà la scadenza di questi 92 mutui (ma ce ne sono altri) fino al 2044 cioè per altri 30 anni.
Come possa l’assessore alle finanze definire “altamente positiva” questa operazione davvero ce lo chiediamo, senza trovare risposte.
E non capiamo come possa dire che questo non peserà sulle generazioni future, perché questo è invece esattamente quello che accadrà: il debito residuo nel complesso aumenterà e impiegheremo altri 30 anni per estinguerlo.
E se è vero che nell’immediato le rate di mutuo si riducono, è vero pure che il minore esborso, pari quest’anno a 78.517 euro, per come previsto dalla norma dovrà essere destinato a spese di investimento o a riduzione di finanziamenti e non alle spese correnti.
In sostanza l’amministrazione compie questa operazione perché non ha liquidità e vuole utilizzare queste somme, come chiaramente ha anticipato l’assessore alle finanze, per fare ancora spese e indebitare ancora questo Ente.
Abbiamo definito scellerata questa che è una scelta politica che pensa al presente ed alla necessità di rimediare denaro liquido: il sindaco lo ha detto chiaramente affermando “non c’è un euro nelle casse comunali”.
Insomma questa amministrazione appare letteralmente strozzata: incapace di riscuotere le entrate, incapace persino di calcolarle correttamente, e nello stesso tempo incapace di ridurre e controllare la spesa il cui livello viene mantenuto o addirittura aumentato nonostante la situazione sia drammatica: pensate all’aumento delle indennità, pensate alle spese per lo staff del sindaco, pensate a 1 milione e trecentomila euro che si spendono per la manutenzione con i risultati che tutti possiamo vedere, e poi abbiamo le 25.000 euro del canile o i 155.000 euro spesi per il verde pubblico e tanto altro ancora.
Chiediamo di considerare con serietà le nostre osservazioni e di annullare in autotutela questa delibera, anche in considerazione del fatto che per 17 dei 92 mutui il tasso invece di diminuire aumenta passando dal 3,94 a 3,966 il che significa in termini di interessi un inevitabile aumento e quindi un danno erariale per l’Ente”.
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Sta per arrivare la Tares che darà una botta micidiale alle famiglie meno abbienti. Rispetto alla Tarsu ,infatti, la differenza non sarà da poco. Quale diventerà la situazione calabrese, viene da chiedersi se da quanto risulta dai conteggi( sempre misteriosi, in verità, come tutto in Calabria , almeno fino a quando non arrivano gli ispettori ministeriali) i comuni incassano e non pagano i debiti verso l’ufficio del commissario( ora la regione)? .
Solo qualche giornali riesce a riportare i dati .
E’ il caso de Il Quotidiano della Calabria che parla di 150 milioni di euro da parte dei comuni e li distribuisce per provincia con le seguenti entità:
Provincia di Reggio Calabria : il debito ammonta ad oltre 48 milioni di euro;
Provincia di Catanzaro: con più di 21 milioni di euro;
Provincia di Cosenza con oltre 17 milioni di euro;
Provincia di Vibo Valentia con oltre 11 milioni euro;
Provincia di Crotone con oltre 10 milioni di euro.
Delle due, l’una! La somma è di 107 milioni di euro: ben lontana da 150 milioni!
Altra importante informazione è quella relativa ai comuni:
La città di Reggio Calabria cha 24 milioni di euro di debito;
La città di Cosenza ha un debito di oltre 14 milioni di euro;
La città di Catanzaro ha un debito di quasi 5 milioni;
La città di Vibo Valentia ha un debito di 2,7 milioni di euro;
La città di Crotone ha un debito di soli 621mila euro.
Il dato di Cosenza ci sembra inverosimile ! Come può l’intera provincia avere SOLO 17 milioni di euro di debiti se la sola Cosenza ne ha 14? Da soli Cosenza ed Amantea hanno i 17 milioni dati per la provincia!!
Una sola cosa è certa e cioè che i comuni incassano ma non pagano!
E così il settore si trova gambe all’aria
Con tutta la spazzatura che avremo per le strade avrà fatto male Legambiente a declassare l’intera regione e la gran parte dei comuni pseudo turistici?
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Calabria